Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 11
Art. 11
- Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri dei personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta.
- Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d’ammettere funzionari d’una determinata categoria.