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Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 11

Art. 11

  1. Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri dei personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta.
  2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d’ammettere funzionari d’una determinata categoria.

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